Art. 25.

      1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 16. - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

          a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni elenco regionale di coalizione o elenco regionale non collegato. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dall'elenco regionale di coalizione o dall'elenco regionale non collegato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione regionale;

          b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista di coalizione o di ciascuna lista non collegata, data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali dei collegi uninominali della circoscrizione regionale;

          c) determina infine la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali delle liste che la compongono, conseguite nelle singole sezioni dei collegi della circoscrizione regionale;

          d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto di verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun elenco e di ciascuna lista, nonché il totale

 

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dei voti validi della circoscrizione regionale».